L’INPS, con circolare n. 112 del 30 dicembre 2024, illustra le disposizioni relative alla convenzione tra INPS e l'Ente Bilaterale d EBIN.PMI, delineando obblighi, modalità di riscossione e gestione dei flussi contributivi.
La convenzione tra INPS ed EBIN.PMI, sottoscritta il 26 luglio 2024, si basa sullo schema approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.
Essa ha validità fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni su richiesta dell'Ente da inoltrare tramite PEC entro giugno 2026. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente.
Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dalla convenzione, previa comunicazione tramite PEC.
INPS è incaricato della riscossione dei contributi dovuti per il finanziamento delle attività dell'Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori previdenziali.
Il pagamento dei contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “EBPM”, attribuito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
I datori di lavoro devono compilare il modello F24 indicando la causale “EBPM” nella sezione “INPS”, campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Nella stessa sezione occorre:
L’INPS versa gli importi riscossi sul conto corrente comunicato dall’Ente, ma non ha obblighi di esazione coattiva o controllo diretto sui versamenti.
La misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore sono comunicate dall’Ente all’atto della convenzione e possono essere soggette a variazioni, da notificare tempestivamente all’INPS.
L’Ente è responsabile delle attività informative e di controllo sugli obblighi di versamento.
I datori di lavoro devono indicare nel flusso UniEmens i seguenti elementi:
L’INPS può effettuare verifiche di congruità tra i dati del flusso UniEmens e i modelli F24.
Le somme raccolte sono trasferite all’Ente, al netto dei costi di gestione, pari al 2% dei contributi mensili riscossi. Le tempistiche di riversamento prevedono il trasferimento del 98% degli importi nel mese successivo a quello di competenza.
Le somme residue trattenute sono oggetto di conguaglio con i costi dovuti dall’Ente. Eventuali rimesse inferiori a 50 euro mensili sono accantonate fino al raggiungimento di tale soglia.
L’INPS è esonerato da responsabilità per ritardi nei pagamenti derivanti da esigenze operative o da errori nei dati bancari comunicati dall’Ente.
I dati sui versamenti e sul flusso UniEmens sono forniti dall’INPS all’Ente secondo modalità tecniche da definire in successive comunicazioni.
Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, l’Ente corrisponde all’INPS, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
Il conguaglio tra i costi e le somme trattenute è effettuato entro maggio dell’anno successivo. Eventuali debiti residui sono comunicati all’Ente tramite PEC e devono essere saldati con bonifico su conto INPS specifico.
I costi possono essere rivisti annualmente sulla base del numero di convenzioni sottoscritte e delle attività di controllo necessarie. L’Ente può recedere dalla convenzione entro 60 giorni dalla comunicazione delle variazioni dei costi.
L’INPS è esonerato da responsabilità verso i datori di lavoro e terzi. I rapporti relativi a restituzioni di somme sono gestiti direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro.
La convenzione può essere risolta in caso di mancato pagamento degli oneri da parte dell’Ente o per altre cause previste dalla stessa. In caso di recesso o risoluzione, il servizio di riscossione cessa immediatamente.
La convenzione può essere sospesa se l’Ente è soggetto a procedimenti giudiziari per reati patrimoniali.
Tutte le comunicazioni inerenti sono trasmesse via PEC.
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