Al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dal Regolamento della Gestione Separata dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, anche in presenza di omissioni contributive che non incidano sul requisito contributivo minimo per l’accesso alle prestazioni, verrà erogata la prestazione richiesta.
Tale prestazione sarà determinata facendo esclusivo riferimento alla contribuzione versata.
Questo è quanto ha stabilito l’Enpaia, con delibera n. 6 del 21 settembre 2016.
Costituiscono elementi ostativi all’accoglimento della domanda delle prestazioni di cui al titolo 2 del Regolamento - relativo alle prestazioni - sia l’omessa presentazione anche di una sola dichiarazione reddituale con scadenza antecedente alla domanda di pensione, che la presenza di debiti a titolo di contribuzione integrativa, di maternità, nonché per sanzioni relative alla contribuzione soggettiva versata, integrativa e maternità.
Il debito dell’iscritto Enpaia al momento della presentazione della domanda, a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni, potrà essere oggetto anche di richiesta di rateizzazione ed il ricalcolo della pensione avverrà, previa richiesta, solo al momento in cui tutti i debiti contributivi, le sanzioni e gli interessi dovuti saranno pagati.
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