ENPACL e CNPADC, domande per indennità una tantum

Pubblicato il 26 settembre 2022

A partire dal 26 settembre 2022 e fino alle ore 24:00 del 30 novembre 2022, i liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza dell’ENPACL e della CNPADC potranno richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 33 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

L’ENPACL e la CNPADC hanno fornito le istruzioni utili per richiedere il bonus 200 euro.

I requisiti essenziali per poter beneficiare dell’indennità sono i seguenti:

L’istanza dovrà̀ essere presentata esclusivamente all’INPS laddove il soggetto sia iscritto contemporaneamente alle gestioni previdenziali dell’Istituto Previdenziale e ad una delle Casse o Enti di Previdenza ed Assistenza.

L’indennità una tantum è riconosciuta nella seguente misura:

Previa verifica della sussistenza dei requisiti, l’Ente o la Cassa eroga l'indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

L’indennità verrà corrisposta tenendo conto dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’Ente/Cassa (i quali saranno in seguito verificati utilizzando le informazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria e dalle altre Amministrazioni Pubbliche). Nel caso di irregolarità e dichiarazioni non veritiere, saranno avviate le procedure di recupero dell’importo erogato.

ENPACL

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) ha comunicato che le domande per l’indennità una tantum dovranno essere presentate tramite il sito istituzionale, all’interno dell’area riservata, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.

L’ENPACL riconosce, altresì, un’indennità pari a:

CNPADC

La Cassa dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ha reso noto che le domande per l’indennità una tantum dovranno essere presentate tramite il sito istituzionale, all’interno dell’area riservata del servizio online IUT, inserendo il codice fiscale e il codice PIN.

La domanda dovrà essere presentata unitamente alla copia di un documento d’identità e del codice fiscale.

Il soggetto potrà revocare la domanda di indennità – ove già non dichiarata inammissibile o liquidata – attraverso il servizio online RVI.

Si specifica che anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di € 200 per i pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) sarà data la possibilità di presentare domanda, per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori indicazioni.

INPS

Le domande di indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare INPS del 26 settembre 2022, n. 103.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy