Energia, Iva in Italia

Pubblicato il 27 aprile 2007

L’attività di trasformazione del gas in energia elettrica, realizzata per un committente svizzero da un’impresa residente, paga l’Imposta sul valore aggiunto in Italia perchè consiste nella lavorazione di un bene mobile eseguita nel territorio nazionale. Ove non identificato direttamente o attraverso rappresentante fiscale, il committente potrà richiedere che gli venga rimborsata l’Iva ai sensi dell’articolo 38-ter, Dpr 633/72, non essendo di alcuno ostacolo, in base alle norme Ue, le operazioni attive sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

Si esprime così l’Amministrazione delle finanze nella risoluzione numero 79 del 26 aprile 2007, ieri, ricordando che le cessioni di gas ed energia elettrica sono soggette ad una disciplina normativa speciale, che prevede la tassazione nel luogo di stabilimento dell’acquirente: l’articolo 7, comma 2, lettera a) del richiamato Dpr 633/72, dispone infatti si debbano considerare territoriali le cessioni di gas ed energia elettrica effettuate a soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia, laddove per soggetto passivo rivenditore deve intendersi un soggetto passivo la cui principale attività, in relazione all’acquisto di gas ed elettricità, sia rappresentata dalla rivendita di tali beni e il cui consumo personale sia trascurabile. La lettera b) dell'articolo considera le cessioni verso gli altri soggetti effettuate in Italia solo se l’uso o il consumo di beni avviene nel nostro territorio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy