Enea, nuovo prezzario con i costi correlati inclusi

Pubblicato il 13 aprile 2022

Facendo seguito alla pubblicazione del Decreto MiTE 14 febbraio 2022 recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, sul sito dell’ENEA sono state pubblicate alcune FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il provvedimento, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 aprile, aggiorna i massimali dei prezzi di materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali.

Con le risposte alle domande più frequenti, quindi, si vogliono offrire alcune indicazioni sull'utilizzo dei nuovi costi massimi per l'asseverazione di congruità nell'ambito delle detrazioni fiscali previste dai vari bonus edilizi per gli edifici.

Le sei FAQ riguardano:

  1. l’asseverazione della congruità degli interventi energetici;

  2. la composizione e l'utilizzo dei nuovi costi massimi;

  3. le modalità di calcolo del prezzo "finito" dei beni indicati nell'Allegato A al Decreto MiTE;

  4. le analisi dei prezzi;

  5. la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi;

  6. la verifica della spesa complessiva degli interventi di ecobonus per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese.

Asseverazione della congruità dei costi, ambito di applicazione

La prima precisazione resa è che l’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

Con riferimento proprio al Superbonus è, inoltre, specificato nella FAQ n. 1 che l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110%, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Fanno eccezione le opere classificate come attività di edilizia libera: per queste non è prescritto che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese.

Analogamente fanno eccezione gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.

Costi massimi, composizione e utilizzo

La FAQ più attesa è sicuramente la n. 2, quella che risponde alla domanda se i costi massimi indicati nell'Allegato A al DM 14 febbraio 2022 siano riferiti solamente ai costi di fornitura dei beni o alle opere compiute.

Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, infatti, sono sorti molti dubbi agli operatori, a partire da quello su cosa fosse incluso e cosa fosse escluso dalle tabelle ministeriali.

Con questa FAQ è arrivata una risposta chiara: i costi massimi esposti nell’allegato A al decreto sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.

Vengono fornite anche una serie di casistiche per semplificarne la comprensione. Per esempio, nel caso di cappotti termici sono inclusi la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio e tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante. Inoltre, ci sono anche la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della porzione isolata.

É chiaro, ora, che i costi massimi dell’allegato A comprendono non soltanto le spese relative all’intervento “principale”, ma anche quelle correlate. Ne deriva che il monte spesa è unico, con una sostanziale differenza rispetto al sistema basato sui prezziari.

Precisa, infine, la FAQ n. 2 che i costi massimi individuati nell’Allegato A del decreto ministeriale non comprendono:

Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.

Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.

Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016.

I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi (FAQ n. 3).

La Risposta n. 4, invece, conferma la possibilità per il tecnico abilitato di determinare in maniera analitica un “nuovo prezzo” in mancanza di una voce di costo nel prezziario.

Dm costi massimi, doppio livello di verifica

Nella FAQ n. 5 viene delineata la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi che rientrano nelle tipologie “regolamentate” dall’Allegato A.

E’ specificato, al riguardo, che dal prossimo 16 aprile l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi.

Di conseguenza:

La spesa ammissibile asseverata sarà, quindi, pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta; i limiti indicati dal MiTE per le forniture non potranno, comunque, essere superati.

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