Emissioni inquinanti: autorizzazione all'impianto sulla base di una valutazione globale
Pubblicato il 27 maggio 2011
La Corte di giustizia Ue, con sentenza pronunciata il 26 maggio 2011 relativamente alle cause riunite
C-165/09,
C-166/09 e
C-167/09, ha spiegato che le autorità nazionali competenti degli Stati membri, al momento del rilascio di un'autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, non devono includere, tra le condizioni di rilascio della autorizzazione, i limiti nazionali di emissione degli inquinanti stabiliti dalla direttiva LNE 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
Ed infatti – precisano i giudici europei - l'autorizzazione rilasciata per un impianto industriale dev'essere valutata “
sulla base di una valutazione globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale interessato”.
In particolare – si legge nel testo della decisione - nel periodo transitorio previsto dalla Direttiva LNE e che va dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, una semplice misura specifica relativa a una sola fonte di inquinanti che consista nella decisione di rilascio di un'autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, “
non sembra atta, di per sé, a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva LNE, vale a dire quello di non superare i limiti nazionali di emissione ivi stabiliti entro il 2010”.