Anche in riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti opera la preclusione al patteggiamento per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento.
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con sentenza n. 25656 del 5 luglio 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato dalla pubblica accusa contro la decisione con cui il GIP aveva applicato la pena su richiesta delle parti nell'ambito di un processo penale in cui l'imputato era accusato del reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000.
Secondo la Procura, il Giudice per le indagini preliminari aveva errato nell'applicare il patteggiamento, non essendo stata soddisfatta la condizione prevista dall'art. 13-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000, ossia l'estinzione del debito tributario con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi, che rappresentava la condizione di ammissibilità del rito.
La Terza sezione penale della Cassazione ha giudicato fondato tale motivo: per poter accedere al patteggiamento era necessario il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
Ciò, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie nonché il ravvedimento operoso.
L'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, infatti, genera l'obbligo di pagamento dell'imposta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura.
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