Istituiti i codici tributo (“CFZP”, “CFAS” e “CFLD”) per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, co. 7, del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), adottato con Decreto Interministeriale del 7 luglio 2020.
Ne dà notizia l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020.
L’art. 103, co. 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha consentito ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri.
A tal proposito, il co. 7 del predetto articolo prevede che il datore di lavoro sia tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
Con Decreto Interministeriale del 7 luglio 2020, sono state stabilite le somme dovute a titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese, per i diversi settori di attività, come di seguito indicato:
Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
In particolare, nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
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