Emersione 2012. Permesso per attesa occupazione anche con tardivo pagamento di contributi
Pubblicato il 09 settembre 2014
A seguito di apposito quesito, il Ministero dell’Interno, con nota prot.
4913 del 7 agosto 2014 - con riferimento alla
procedura di emersione di cui all’art. 5, D.Lgs. n.
109 del 16 luglio 2012 - ha ricordato che, come precisato dalla circolare ministeriale n.
4417 del 10.7.2013, in caso di rigetto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il lavoratore straniero potrà ottenere il rilascio del
permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora sia verificato il pagamento delle
somme dovute a titolo
retributivo,
contributivo e
fiscale per almeno
sei mesi, oltre al pagamento del
contributo forfettario di euro 1000 e l’attestazione della presenza sul territorio nazionale almeno al 31.12.2011, rilasciata da un organismo pubblico.
Tuttavia, su conforme parere dell’INPS, il Ministero dell’Interno adesso ritiene che il
pagamento tardivo dei contributi consenta il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.