Emendamenti Ddl lavoro. Tutela dell’articolo 18 dopo 3 anni

Pubblicato il 24 settembre 2014 Il nodo centrale delle proposte di modifica al Disegno di legge delega sul lavoro (Jobs Act) continua ad essere la tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Mentre la maggioranza parlamentare è decisa a proseguire sul cammino della cancellazione dell’articolo 18 nel contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella seduta del 23 settembre a Palazzo Madama è stato presentato un pacchetto di 7 emendamenti, firmati da circa 30 senatori della minoranza PD, sull'articolo 4 al Jobs Act che introduce il contratto a tutele crescenti.

I punti salienti delle 7 proposte di cambiamento

Garantire la piena tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella sua formulazione attuale, in caso di licenziamenti senza giusta causa, dopo un periodo transitorio. In altri termini, si vuole assicurare la tutela “piena” con la possibilità di reintegro, per tutti i neoassunti dopo i primi tre anni di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La proposta di modifica dell’articolo 4 del DDl chiede, infatti, che ai nuovi dipendenti con formula “sine die” a protezioni crescenti vengano riconosciute le tutele del modello a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che siano riconosciute in relazione all'anzianità di servizio, con il pieno godimento delle stesse a partire dal quarto anno di assunzione.

È evidente in tale formulazione il chiaro riferimento al reintegro del lavoratore previsto appunto dall’articolo 18 in caso di licenziamento illegittimo.

Ancora, nel contenuto degli emendamenti presentati, anche la riprogettazione degli ammortizzatori sociali, al fine di estendere le protezioni a tutti i lavoratori, per un ammontare di circa 2 miliardi l’anno da reperire in parte attraverso la prevista revisione della Cig e della Cig in deroga e in parte attraverso uno stanziamento della Legge di Stabilità.
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