E’ stata depositata la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le due questioni di legittimità costituzionale relative alla Legge n. 40/2004 contenente “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”.
La verifica di costituzionalità sottoposta alla Consulta concerneva, in primo luogo, l’articolo 13 della citata legge per quel che riguarda il divieto di ricerca clinica e sperimentale sull’embrione non finalizzata alla tutela dello stesso.
In secondo luogo, era stato censurato anche l’articolo 6 sul divieto di revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo.
Nel testo della decisione depositata dalla Corte costituzionale viene evidenziato come la scelta che qualcuno ha definito come “tragica” tra il rispetto del principio della vita e le esigenze della ricerca scientifica, operata dal legislatore e recata dalla normativa impugnata, costituisca una valutazione di così elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarsi, per ciò stesso, al sindacato della Consulta medesima.
Solamente al legislatore – continua la Corte - compete la valutazione di opportunità in ordine:
La sentenza della Corte costituzionale n. 84, già anticipata dall’Ufficio stampa della medesima con comunicato del 22 marzo 2016, è stata depositata il 13 aprile 2016.
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