La Corte costituzionale ha reso noto di essersi pronunciata con riferimento a due questioni di legittimità relative alla Legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).
Le richieste di verifica di costituzionalità, sollevate entrambe dal Tribunale di Firenze, riguardavano, in particolare, l’articolo 13 della citata legge per quel che concerne il divieto di ricerca clinica e sperimentale sull’embrione non finalizzata alla tutela dello stesso, e l’articolo 6 sul divieto di revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo.
Per quanto riguarda l’articolo 13, la relativa questione di legittimità è stata dichiarata inammissibile “in ragione dell’elevato grado di discrezionalità, per la complessità dei profili etici e scientifici che lo connotano, del bilanciamento operato dal legislatore tra dignità dell’embrione ed esigenze della ricerca scientifica”. Viene spiegato che, nello specifico, i giudici fiorentini avevano chiesto “impropriamente” alla Corte di modificare questo bilanciamento.
Le plurime scelte possibili - spiega, tuttavia, la Consulta - devono intendersi come “inevitabilmente riservate al legislatore”.
E inammissibile è stata ritenuta anche la seconda questione concernente l’articolo 6 della legge “per difetto di rilevanza nel giudizio di merito, nel quale risultava che la ricorrente aveva comunque, di fatto, deciso di portare a termine la procreazione medicalmente assistita”.
La notizia si apprende da un comunicato stampa diffuso dalla Consulta il 22 marzo 2016.
Si resta in attesa, allo stato, del deposito integrale delle motivazioni relative alle due pronunce.
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