In materia di Iva occorre richiamare la giurisprudenza comunitaria in ordine ai limiti del carattere vincolante del giudicato nazionale.
Ed infatti, le liti concernenti l’Imposta sul valore aggiunto sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale di cui all’articolo 2909 del Codice civile, e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, qualora essi impediscano la realizzazione del principio del contrasto dell’abuso del diritto.
Così, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia posto in essere una condotta che abbia le caratteristiche dell’elusione fiscale, l’eventuale giudicato sull’accertamento Iva a lui indirizzato non può avere efficacia ove ciò impedisca il contrasto all’elusione fiscale.
E’ questo il principio di diritto richiamato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 11440 depositata il 1° giugno 2016.
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