L’avvocato che presta una fideiussione nell’operazione di acquisto di una società e che richiede di modificare il bilancio denota l’esistenza di una compartecipazione del professionista ad una condotta di elusione fiscale.
Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza della terza sezione penale n. 46213 del 12 ottobre 2018, confermando l’operato della Corte di appello che aveva ribaltato il verdetto del tribunale. Si contestava al professionista l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riguardante una società.
All’avvocato è stato imputato di avere una posizione strategica e di rilievo all’interno di una Spa, essendone amministratore di fatto e socio occulto. A prova di questo vi è la dazione di una fideiussione per l’acquisto di una società, che rappresenta una “garanzia personale non spiegabile alla luce della sola veste professionale ricoperta dall’imputato”.
Inoltre, il professionista è stato partecipe in altre iniziative strategiche societarie, quale la richiesta di modifica del bilancio, del contatto con altro studio legale per l’entrata in società di altro soggetto.
Tali condotte sono da ritenere indicative di un modo di operare che travalica l’ambito professionale dell’imputato assumendo “le dimensioni di una vera e propria compartecipazione alle attività gestionali del gruppo societario di cui facevano parte la spa e la controllata”.
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