Con la risoluzione n. 14 del 3 marzo 2010, l’agenzia delle Entrate ha specificato che l'onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, originariamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata non è più compatibile con il vigente sistema normativo, che ha eliminato tale obbligo anche per le altre scritture contabili fondamentali.
Inizialmente l’obbligo era stato imposto nell'ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria.
Ma, la successiva eliminazione dell’adempimento fiscale della preventiva bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, avvenuta con la legge n. 383 del 2001 (articolo 8), per i soggetti in contabilità ordinaria che a partire dai bilanci del 2002 hanno evidenziato la rivalutazione dei beni risultati da quel bilancio su libri inventari privi di bollo e vidimazione, ha spinto le Entrate ad estendere la prassi anche agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità semplificata. Dunque, anche i citati soggetti potevano iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione. Di conseguenza, tutte le precedenti interpretazioni di prassi si devono, ora, considerare superate.
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