Il prossimo 25 settembre 2022, si svolgeranno le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere e, come di consueto, le operazioni di voto impegneranno alcuni lavoratori dipendenti nella gestione del seggio e nello scrutinio delle risultanze.
Stando al vademecum sulle operazioni preliminari di votazione rese note dal Ministero degli Interni, i presidenti e vicepresidenti di seggio, i segretari, gli scrutatori ed i rappresentanti di lista, gruppo, partiti, saranno impegnati sin dalle ore 16.00 di sabato 24 settembre (fase di costituzione dell’ufficio elettorale di sezione e operazioni amministrative di preparazione), per poi dare il via alle operazioni di voto dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del 25 settembre (art. 1, comma 399, legge n. 147/2013).
Ai sensi degli art. 67 e ss., Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, appena conclusa la fase del voto, il presidente del seggio accerta, prima per l’elezione del Senato della Repubblica e poi per l’elezione della Camera dei deputati, il numero di elettori per poi dar seguito alle operazioni di spoglio che, chiaramente, non potranno concludersi entro la mezzanotte del 25 settembre e che si protrarranno inevitabilmente fino a lunedì 26 settembre.
Individuato l’arco temporale delle operazioni elettorali vedremo, di seguito, la disciplina e le incidenze sui rapporti di lavoro dei dipendenti impegnati in dette attività.
L’art. 11, legge 23 marzo 1990, n. 53, che ha sostituito l’art. 119, T.U. n. 361/1957, prevede una disciplina specifica per i soggetti chiamati a svolgere le attività ai seggi elettorali sulla base di leggi della Repubblica o delle regioni.
Ci si riferisce, dunque, ai lavoratori che ricoprono le seguenti funzioni presso i predetti seggi:
NOTA BENE: Per tali lavoratori oltre il diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, i giorni di assenza dovranno essere considerati, a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
In tal senso, come esplicitato dall’interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69, i predetti lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, aggiuntive rispetto all’ordinaria retribuzione mensile ovvero a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Riepilogando l’arco temporale programmato per la tornata elettorale di settembre 2022:
Laddove, infatti, le operazioni di scrutinio non si concludano entro le ore 14.00 del 26 settembre 2022, il presidente dovrà sospendere le attività rinviandole all’Ufficio regionale, per le elezioni del Senato o all’Ufficio circoscrizionale, per l’elezione della Camera.
Ciò definito, in applicazione della normativa vigente, è possibile affermare, in genere, che:
ATTENZIONE: A maggior chiarezza sulla gestione dei permessi elettorali si evidenzia che, come sancito dai consolidati orientamenti giurisprudenziali, il lavoratore ha diritto all’intero giorno di assenza con diritto alla retribuzione laddove l’impegno ai seggi si sia prolungato oltre le ore 24.00 della domenica, sicché anche laddove le operazioni dovessero, paradossalmente, concludersi entro le ore 00.15 di lunedì 26 settembre, il lavoratore avrà diritto alla predetta giornata di assenza ed alla normale retribuzione. È, dunque, sufficiente che lo svolgimento delle operazioni di scrutinio si protraggano oltre le ore 24.00.
ESEMPIO: Laddove la prestazione normale di lavoro venga svolta dal lunedì al venerdì:
Laddove la normale prestazione lavorativa del dipendente venga svolta dal lunedì al sabato:
Chiaramente, la predetta retribuzione percepita dovrà essere assoggettata a contribuzione previdenziale ed imposizione fiscale.
Per completezza delle informazioni, si evidenza che il dipendente dovrà accettare l’eventuale scelta del datore di lavoro di non concedere la giornata di riposo (alternativa alla retribuzione aggiuntiva di 1/26) per ragioni di carattere organizzativo o produttivo.
Fermo restando eventuali procedure espressamente previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, il dipendente nominato presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista, deve, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede:
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