Le Sezioni unite civili di Cassazione, con pronuncia del 25 febbraio scorso, la n. 4464, hanno chiarito che, qualora la Camera di commercio si rifiuti la cancellazione del nome del debitore che ha estinto la propria obbligazione dall'elenco dei protesti, questo potrà rivolgersi al giudice di pace affinché provveda direttamente alla detta cancellazione. In ogni caso, però, il debitore deve fornire una prova specifica dell'avvenuto adempimento non essendo sufficiente una prova testimoniale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".