Elementi indicati nella comunicazione di avvio istruttoria
Pubblicato il 07 agosto 2010
Con sentenza n. 4905 del 27 luglio scorso, il Consiglio di stato ha respinto il ricorso presentato da una compagnia telefonica avverso la decisione con cui il Tar del Lazio aveva confermato un provvedimento sanzionatorio comminatole dall'Agcom per aver omesso, su alcune brochure, delle informazioni rilevanti per l'adesione al contratto.
Secondo la ricorrente, i provvedimenti con cui l'Antitrust aveva rigettato gli impegni dalla stessa proposti non erano ben motivati ed indeterminati e per questo andavano annullati. Di diverso avviso i giudici amministrativi secondo cui, per contro, la comunicazione dell'istruttoria costituiva, di per sé, un elemento sufficientemente chiaro ed indicativo dei punti su cui l'istruttoria sarebbe stata aperta.