L'Autore si sofferma sulle massime dei notai milanesi presentate ieri in un convegno, che risolvono alcune problematiche legate alla sorte del pegno e dell'usufrutto sulle azioni o sulle quote d'una società oggetto di una procedura di fusione e scissione. La fusione "propria" comporta che i diritti di pegno e di usufrutto sui titoli si trasferiscano, per effetto della fusione, sulle azioni o quote emesse dalla società risultante dalla fusione o dalla società incorporante. La fusione di società interamente posseduta comporta, invece, che i diritti di pegno e di usufrutto sulle azioni o quote si estinguano per venir meno del bene su cui gravano. Infine, in ipotesi di scissione totale o parziale, i diritti di pegno ed usufrutto sulle azioni o quote della società scissa si trasferiscono sulle azioni o quote assegnate ai soci della società scissa.
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