Sul caso di una rettifica del reddito d’impresa dichiarato da una Sas, che ha portato di conseguenza anche alla rettifica dei redditi di partecipazione dei suoi quattro soci (un accomandatario e tre accomandanti), si è espressa la Ctr Piemonte con la sentenza 8/32/2010.
La vicenda aveva visto la società e il socio accomandatario impugnare gli accertamenti, mentre gli altri tre accomandanti avevano aspettato ad intervenire fino al momento in cui la Commissione tributaria adita annullava l’accertamento della società e, per l’effetto, anche quello del socio accomandatario. I tre accomandanti, allora, sono intervenuti chiedendo che fosse automaticamente esteso anche a loro il favorevole giudicato della società, sulla base di una sorte di rapporto di consequenzialità. I giudici tributari di primo grado hanno, però, rigettato i ricorsi. Solo successivamente la Ctr Piemonte è tornata sul caso, riconoscendo che il giudicato relativo alla società vale anche per i soci accomandanti non coinvolti nel litisconsorzio. Cioè, si produce un effetto domino che coinvolge direttamente anche i soci che non impugnano l’accertamento dei propri redditi di partecipazione. E’ necessario, però, che il ricorso abbia ad oggetto le cartelle esattoriali contenenti le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo e l’accertamento della società sia stato annullato con sentenza passata in giudicato.
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