L’art. 25-bis del D.Lgs. n. 148/2015 - introdotto dal D.Lgs. n. 69/2017 - prevede disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 5 del 20 febbraio, ha fornito indicazioni sul computo della durata massima complessiva dei trattamenti di CIGS.
La circolare specifica che ai trattamenti di CIGS riguardanti l'editoria, per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018 - a condizione che anche la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data - si applicano le nuove disposizioni anche con riferimento all'applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa, non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi CIGS.
Per il Ministero, sulla base di tale assunto deriva che i trattamenti riguardanti periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, la cui consultazione sindacale, la presentazione dell'istanza di accesso e le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate dopo tale data, si computano per intero ai fini delle durate massime previste ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015, e che i trattamenti richiesti anteriormente al 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 1° gennaio 2018.
Pertanto, conclude la circolare ministeriale, i periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 1° gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non saranno computati ai fini della durata massima complessiva di cui all'articolo 25-bis, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015.
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