Con sentenza n. 12235 del 2008, la Corte di cassazione ha ribadito che, nel caso di immobili di interesse storico-artistico, compresi nel gruppo catastale A, l'unico criterio di determinazione del reddito è il riferimento alle tariffe d'estimo e, in particolare, “alla più bassa della zona censuaria nella quale l'immobile specifico si trovi”. Infatti, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, è imposta, per tale tipo di immobili, la regola generale dell'irrilevanza del reddito locativo, sia che si tratti di locazione a uso abitativo sia che si tratti di locazione a uso diverso.
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