Economia. Firmato il nuovo decreto sulla Tobin Tax

Pubblicato il 19 settembre 2013 Un altro tassello al lungo lavoro preparatorio per la messa a punto definitiva della tassazione sulle transazioni finanziarie è stato compiuto. Il Ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, ha firmato il decreto ministeriale 16 settembre 2013 (in corso di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”) di riforma della tassazione sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Il nuovo provvedimento modifica il testo del precedente decreto del 21 febbraio 2013, attuativo della Legge di Stabilità del 24 dicembre 2012, che ha appunto introdotto in Italia la cosiddetta “Tobin tax”.

Nel provvedimento di riforma sono entrate anche le principali osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica (che si è chiusa in data 30 agosto 2013), con cui gli operatori del settore sia nazionale che internazionale erano stati chiamati a esporre i loro dubbi al riguardo. Si tratta degli stessi chiarimenti già resi dal Ministero dell’Economia a mezzo Faq, che ora sono entrati ufficialmente nel nuovo decreto proprio per dare certezza al contribuente sulle novità da applicare in materia di tassazione sulle transazioni finanziarie.

Si ricorda, a tal proposito, che la nuova imposizione è in vigore dal 1° marzo 2013 per le transazioni che hanno ad oggetto azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, mentre dal 1° settembre per quelle su strumenti finanziari derivati e titoli mobiliari.

Tra i chiarimenti che sono entrati nel testo ufficiale del decreto, si specifica che, relativamente al trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, si debba intendere anche il trasferimento della nuda proprietà degli stessi titoli.

Altra spiegazione riguarda poi la circostanza che il trasferimento di strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi avvenga su mercati regolamentati o non regolamentati. Tenendo conto di questa distinzione, il Ministero dell’Economia ha voluto effettuare una semplificazione delle regole di applicazione dell’imposta sugli strumenti derivati e titoli mobiliari: è stato rivisto il metodo di calcolo della base imponibile nel caso di regolamento dei suddetti strumenti con azioni. E al riguardo, è stato precisato che per i titoli quotati non si deve fare più il confronto tra il prezzo di esercizio e il valore normale dell’azione sul mercato, assumendo direttamente come base imponibile lo strike price (prezzo di esercizio). Per i titoli non quotati, invece, il confronto deve essere mantenuto anche se questo dovrà essere effettuato con il prezzo di liquidazione.

Inoltre, è stato ritoccato anche il momento impositivo. Il decreto stabilisce ora che nel considerare la modifica dell’imponibile si devono tener conto solo le variazioni in aumento e in diminuzione qualunque sia il motivo per cui c’è stata la variazione, senza tener più conto del nuovo valore complessivo ottenuto dopo la modifica.

Altra novità, rispetto alla bozza del decreto, riguarda le obbligazioni: a partire dal 1° gennaio 2014, verranno inseriti tra gli strumenti finanziari soggetti all’imposta quei titoli di debito che non garantiscono la restituzione della totalità del capitale oggetto di investimento.
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