Messi online dall’Enea i siti dedicati all’invio dei dati relativi all’ecobonus e bonus casa 2021. Entrate: Superbonus ammesso anche per l'edificio composto da due unità immobiliari di cui un soggetto è proprietario e nudo proprietario.
A disposizione, dal 25 gennaio 2021, i nuovi siti dell’Enea per trasmettere i dati riferiti agli interventi che usufruiscono dell’ecobonus (con detrazioni del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), del bonus facciate e della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni (bonus casa), i cui lavori sono completati nel 2021.
L’invio dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo. Per quanto riguarda gli interventi che si sono conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, data di messa online dei portali utili per la trasmissione.
Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta per l’ecobonus e il bonus facciate la decadenza dalla detrazione fiscale; invece per il bonus casa 50% tale sanzione non è prevista.
I suddetti siti sono accessibili dal portale ‘detrazionifiscali.enea.it’.
Con risposta n. 58 del 27 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate dissipa i dubbi sul riconoscimento del Superbonus 110% anche al proprietario di una delle due unità immobiliari facenti parti di un edificio e nudo proprietario dell’altra (con usufrutto a favore del padre).
Gli interventi riguardano lavori di miglioramento sismico, di realizzazione del cappotto, di sostituzione dei serramenti e rifacimento dell’impianto termico.
Dopo aver ricordato l’evoluzione della normativa del bonus in parola, l’Agenzia fa presente quanto contenuto nella legge di Bilancio 2021 – L. n. 178/2020 – che ha modificato il DL Rilancio ampliando l’applicazione del Superbonus alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Non solo, nella medesima legge è stato stabilito che il Superbonus trova spazio anche per gli interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, se hanno come oggetto edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Dunque, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari, fino a 4, di un unico proprietario o comproprietari, come nel caso dell’istante.
L’Agenzia delle Entrate specifica che nei lavori antisismici ed energetici da eseguire il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi, a condizione che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti.
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