Con il D.P.C.M. 4 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022), sono state apportate alcune importati modifiche alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 6 aprile 2022 in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti. Le novità entreranno in vigore dal 19 ottobre 2022. In primo luogo, per l'anno 2022, il contributo per l'acquisto (anche in leasing) di veicoli non inquinanti (auto elettriche e veicoli plug-in) viene incrementato del 50% nel caso in cui l'acquirente abbia un ISEE inferiore a 30.000 euro. Detto contributo aggiuntivo è, tuttavia, concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare.
Ulteriore novità ha riguardato la platea dei beneficiari dei contributi per l’acquisto di auto elettriche e veicoli plug-in. In particolare, i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del D.P.C.M. 6 aprile 2022 sono concessi anche alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in attività di “autonoleggio” e purché tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenuti per almeno 12 mesi. Per tali soggetti i contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, in misura pari al 50% di quelli ordinariamente previsti dal citato articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del D.P.C.M. 6 aprile 2022.
Inserita, poi, la lettera f-bis alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2022 in base alla quale, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per persona richiedente, ai fini dell'acquisto di infrastrutture di potenza “standard” per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici. Il limite di spesa è innalzato a 8.000 euro in caso di posa in opera dell’infrastruttura sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Ma vediamo nel dettaglio i diversi interventi.
Con l’articolo 2 del D.P.C.M. 6 aprile 2022 è stato previsto un contributo per coloro che acquistano (anche in leasing) ed immatricolano in Italia – dal 16 maggio al 31 dicembre 2022, tenuto conto delle risorse disponibili per l'annualità 2022, e nel corso del 2023 e 2024 relativamente alle risorse previste per ciascuna di dette annualità - un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (autovetture con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica entro certi limiti e un prezzo adeguato ai limiti risultanti del listino ufficiale. Nello specifico, la norma riconosce:
a) un contributo di 3.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1
b) un contributo di 2.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1
c) un contributo di 2.000 euro solo se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5, nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1
ATTENZIONE: in merito a quest’ultimo incentivo, guardando alla “Situazione Fondi Residui” risultante dal sito web del Mise dedicato agli Ecobonus, pare siano terminati i fondi a disposizione per l’anno 2022.
Emissioni di Co2 g/Km |
Contributo con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 |
Contributo senza rottamazione |
0-20 |
5.000 |
3.000 |
21-60 |
4.000 |
2.000 |
61-135 |
2.000 |
-- |
Ciò premesso, per effetto del D.P.C.M. 4 agosto 2022 viene ora stabilito che, per l'anno 2022, il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti di cui alle lettere a) e b) si incrementa del 50% nel caso in cui l'acquirente abbia un ISEE inferiore a 30.000 euro. Il contributo “aggiuntivo” in esame è, in ogni caso, concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare.
Conseguentemente, alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro è riconosciuto:
a) un contributo di 4.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 3.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso in cui si acquisti un veicolo di categoria M1
b) un contributo di 3.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 3.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1
Incentivi per persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro |
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Emissioni di Co2 g/Km |
Contributo con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 |
Contributo senza rottamazione |
0-20 |
7.000 |
4.000 |
21-60 |
6.000 |
3.000 |
Con il D.P.C.M. 4 agosto 2022, poi, è stata allargata la platea dei beneficiari dei contributi di cui alle suddette lettere a) e b) del DPCM 6 aprile 2022. In particolare, modificando il comma 2 dell’articolo 2 del D.P.C.M. 6 aprile 2022, detti contributi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, sono ora concessi:
I contributi in favore delle “persone fisiche” sono riconosciuti per l'acquisto (anche in locazione finanziaria), di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi. Resta fermo che, per il riconoscimento dei contributi sia in favore delle persone fisiche che delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Ulteriori contributi hanno interessato il mondo dei motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e). Per questi il contributo è differenziato in relazione al fatto che il veicolo sia elettrico o meno.
Nello specifico, per motocicli e ciclomotori di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e è previsto:
a) un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo 2.500 euro, nel caso si acquisti un veicolo nuovo di fabbrica “non elettrico”. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che:
b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo 3.000 euro, nel caso si acquisti un veicolo “elettrico” nuovo di fabbrica, senza procedere alla rottamazione di altro veicolo. Il contributo arriva al 40% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 4.000 euro se contestualmente all’acquisto viene consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
ATTENZIONE: dal sito web del Mise pare siano terminati i Fondi 2022 a disposizione per questi incentivi.
Previsto un contributo per l’acquisto di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) e di categoria N2 (massa massima fra 3,5 e 12 t). In particolare, a chi acquista in Italia – nel periodo 16 maggio - 31 dicembre 2022 - veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, è riconosciuto un contributo “differenziato” in base alla massa totale a terra del veicolo (MTT):
a) per i veicoli di categoria N1 è previsto un contributo di
b) per i veicoli di categoria N2 è previsto un contributo di
I contributi in esame sono concessi in favore di piccole e medie imprese (Pmi), ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
Definizione di PMI |
Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del DM 18 aprile 2005, sono considerate PMI e imprese che:
Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice civile. Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale. I dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore part-time, che lavora la metà del tempo di lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta. Nel caso di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate. |
Definizione PMI |
Numero di dipendenti |
Fatturato |
Totale di bilancio |
Micro Impresa |
meno di 10 |
non superiore a 2 milioni di euro |
non superiore a 2 milioni di euro |
Piccola impresa |
meno di 50 |
non superiore a 10 milioni di euro |
non superiore a 10 milioni di euro |
Media impresa |
meno di 250 |
non superiore a 50 milioni di euro |
non superiore a 43 milioni di euro |
ESEMPIO: Supponiamo che la Alfa abbia acquistato un veicolo N1 elettrico con massa totale tra 1,5 e 3,5 t, al prezzo di listino di 50.000 euro (Iva esclusa), e rottamato un veicolo di categoria Euro 2. Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali. In tal caso, l’impresa beneficia del contributo di 6.000 euro.
Senza incentivi |
Con incentivi |
|
Prezzo di listino |
50.000 |
50.000 |
IVA (detraibile) |
+ 11.000 |
+ 11.000 |
Contributo statale |
- |
- 6.000 |
Totale della fattura |
61.000 |
55.000 |
Il D.P.C.M. 4 agosto 2022, inserendo la lettera f-bis alle disposizioni di cui articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2022 riconosce, per l'anno 2022, un ulteriore incentivo all’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici. Nello specifico, viene previsto un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo:
Si tratta di un contributo che sostituisce la detrazione IRPEF/IRES del 50% (circoscritta alle spese sostenute fino al 31.12.2021) per acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica di cui all’ex art. 16-ter al D.L. 63/2013. Per l’annualità 2022 resta, tuttavia, possibile fruire del bonus soltanto se sussistono i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi dell'articolo 119, comma 8 del D.L. 34/2020.
Così, in presenza dei necessari presupposti, se l’intervento di l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è stato eseguito congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del "superbonus", la detrazione di cui all'articolo 16-ter del D.L. 63/2013, spetta nella misura del 110%.
Art. 119 co. 8 del DL 34/2020 |
Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, ..eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. |
Stando al suddetto comma 8 dell’articolo 119, dall’anno 2022, per l’installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo entro i seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
Si ricorda che, anche per i suddetti interventi, è possibile optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 121 del D.L. 34/2020.
Prevista la possibilità per il Mise di predisporre un apposito decreto direttoriale al fine di individuare le disposizioni “procedurali” per l'erogazione dei benefici in esame, che andranno a integrare quanto già definito dal D.P.C.M. 6 aprile 2022 (che rinvia al DM 20 marzo 2019) e della circolare del 16 maggio 2022. Nella citata circolare è stato infatti chiarito che, al momento della prenotazione, e allo scopo di “accertare” la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione le seguenti informazioni:
NOTA BENE: I moduli per le dichiarazioni sono disponibili sul sito istituzionale http://ecobonus.mise.gov.it.
Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.
I venditori, in particolare, al fine di accedere alle diverse tipologie di benefici dovranno:
Fase 1 |
Prenotazione dei contributi |
I venditori:
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Fase 2 |
Corresponsione dei contributi |
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto. |
Fase 3 |
Rimborso al venditore dei contributi |
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo. |
Fase 4 |
Recupero dell’importo del contributo
|
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta. |
Sul sito del Ministero dello sviluppo economico dedicato agli incentivi auto sono state fornite numerose indicazioni su come procedere per l’accesso a detti benefici fiscali.
Nella tabella che segue si segnalano le risposte più significative (si rimanda, in ogni caso, alla pagina https://ecobonus.mise.gov.it/faq)
Domande |
Risposte |
Quando un veicolo si definisce nuovo di fabbrica?
|
Quando la sua prima immatricolazione risulta a nome dell’acquirente indicato in prenotazione del contributo. |
In caso di acquisto cointestato, chi può chiedere il contributo?
|
La procedura di prenotazione consente l’inserimento di un solo nominativo legato al veicolo. Questo dovrà corrispondere all’intestatario del veicolo registrato alla Motorizzazione Civile (e non al cointestatario). Se i dati non dovessero risultare identici, potrebbe venir meno il riconoscimento del contributo. |
Può l’intestatario del veicolo nuovo rottamare un veicolo di cui è cointestatario? |
Sì, l’importante è che sia l’intestatario del vecchio veicolo a produrre la richiesta di cancellazione per rottamazione. Nel caso questa venga prodotta dal cointestatario, occorre che l’intestatario dichiari per iscritto di aver dato il consenso alla rottamazione. Questa sua autodichiarazione andrà allegata alla copia della richiesta di cancellazione per rottamazione e inserita in piattaforma durante la prenotazione del contributo. NB: se risultasse che l’intestatario del nuovo veicolo non sia né intestatario né cointestatario del veicolo rottamato, non avrà diritto all’Ecobonus. |
Per ottenere il contributo, entro quando va fatta la rottamazione del vecchio veicolo? |
Il veicolo da rottamare deve sempre essere consegnato nel momento in cui si acquista quello nuovo. Per un veicolo di categoria M1, N1 o N2 la rottamazione deve essere eseguita entro 30 giorni, per uno di categoria LE entro 15 giorni. Questo tempo deve essere calcolato all’interno dei 180 giorni concessi dalla piattaforma dal momento in cui viene aperta la pratica di prenotazione del contributo fino al suo completamento. Se si supera il limite normativo dei 180 giorni la prenotazione viene annullata da sistema. |
In caso di acquisto da parte di una società, è possibile rottamare un veicolo intestato al legale rappresentante, o a persone presenti sul camerale, o ai loro conviventi? |
No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, Il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa. |
Gli eredi di un veicolo da rottamare hanno diritto al contributo? |
Si, a condizione che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al de cuius e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede. |
L’acconto da versare è obbligatorio? Se ne può fare uno solo per più prenotazioni? È previsto un importo minimo? |
Sì, per tutte le categorie di veicoli (M1, N1, N2 e Le), al momento della prenotazione, si deve versare un acconto anche nel caso in cui l’acquisto preveda un finanziamento al 100%. Ad ogni prenotazione deve corrispondere il versamento di un acconto. Quindi non è ammesso il versamento di un unico acconto per più prenotazioni. Non è previsto un importo minimo. |
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