Le detrazioni fiscali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle per il risparmio energetico sono riconosciute anche in caso di pagamento mediante bonifico parlante eseguito non da una banca o una posta, ma da un “istituto di pagamento”, autorizzato dalla Banca d’Italia e legittimato a prestare i “servizi di pagamento”.
Questa la precisazione offerta dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 20 gennaio 2017, emanata in risposta ad una consulenza giuridica resa ad un'associazione rappresentativa, a livello nazionale, degli "istituti di pagamento" (imprese finanziarie non bancarie).
Nello specifico, l'istante ha chiesto all'Amministrazione finanziaria se:
i contribuenti che sostengono le suddette spese possono usufruire dei connessi benefici fiscali anche quando effettuano i pagamenti mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento;
gli istituti di pagamento che ricevono un ordine di accredito di bonifico, la cui causale contiene il riferimento alle citate agevolazioni fiscali, debbano o meno operare la ritenuta prevista dalla legge.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato una ricognizione della normativa in materia di modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, si sofferma sulla figura degli “istituti di pagamento”, disciplinata dal Dlgs n. 11/2010, ricordando che questi ultimi sono “imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica”, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare i servizi di pagamento nell’ambito del mercato unico e iscritte in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies, Tub).
Pertanto, non si riscontra alcuna distinzione tra i “servizi di pagamento” prestati dagli “istituti di pagamento” e quelli prestati dalle banche o da Poste Italiane, dato che dal 1° febbraio 2014 tutti devono utilizzare gli strumenti di pagamento europei, come ad esempio il cosiddetto bonifico Sepa (Single Euro Payments Area).
Nella risoluzione n. 9/E/2017, quindi, l'Agenzia sottolinea come l'utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l'accesso alle detrazioni deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli istituti di pagamento.
Unica condizione richiesta è che tali istituti di pagamento rispettino tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici. Ciò vuol dire che affinchè il contribuente possa beneficiare del bonus energetico e ristrutturazioni, gli istituti di pagamento, quando si trovano nella funzione di intermediario d'appoggio del soggetto che riceve il trasferimento, devono operare la ritenuta prevista dal Decreto legge n. 78/2010.
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