Eccezioni al concorso solo in presenza di peculiari ragioni di interesse pubblico
Pubblicato il 12 febbraio 2011
Con sentenza n.
42/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della Legge regionale della Puglia n. 40/2007
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia”, in quanto prevederebbe una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico.
La norma impugnata è quella che prevede le stabilizzazioni dei dirigenti sanitari precari operate dalla Puglia con la finanziaria regionale per il 2008.
Secondo la Consulta, l'area delle eccezioni al concorso, quale “
via maestra” per entrare nel pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso nonché motivata per la presenza di “
peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” le quali non possono ritenersi dovute dall'esclusiva considerazione della “
personale aspettativa” degli aspiranti ad un posto fisso.