Eccezione di prescrizione valida se formulata nell'atto

Pubblicato il 05 giugno 2015

Con sentenza n. 11545 depositata il 4 giugno 2015, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di un'infermiera, cui era stato dapprima riconosciuto il diritto al pagamento di un'indennità di inabilità permanente da parte dell'Inail, per aver essa contratto delle malattie ritenute "professionali" nell'ambito del suo lavoro.

La Corte d'Appello aveva tuttavia respinto la sua richiesta – pur ritenendo altamente probabile la derivazione professionale delle denunciate patologie- in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inail nella documentazione medica allegata all'atto di costituzione.

Avverso quest'ultima statuizione ricorreva l'infermiera, deducendo come la prescrizione, formalmente sollevata solo in appello, fosse tardiva.

Difatti, a suo dire, detta eccezione non era stata esplicitamente formulata all'interno dell'atto di costituzione e risposta, con cui l'Istituto resistente semplicemente vi rinviava, senza tra l'altro indicare nello specifico i documenti allegati in cui essa era contenuta.

Accogliendo detta censura, la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui l'eccezione processuale deve essere sempre formulata in modo esplicito e chiaro, si da rendere possibile la replica di controparte. Pertanto non può dirsi ritualmente sollevata l'eccezione di prescrizione attraverso il deposito, insieme all'atto di costituzione in giudizio (muto sul punto), di documentazione in cui si parla di prescrizione del diritto azionato.

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