Con la risoluzione n. 107/2010 del 14 ottobre, l’agenzia delle Entrate supera un precedente orientamento amministrativo espresso nella circolare n. 49/E/2009, chiarendo un importante principio. In risposta al quesito posto da un’associazione di categoria, fornisce indicazioni precise circa le modalità di recupero, ad opera degli intermediari, dell’eventuale eccedenza di versamento dell’imposta straordinaria pagata per l’emersione di attività detenute all’estero ai sensi dell’articolo 13-bis del Dl 78/2010 (cosiddetto "scudo fiscale").
Richiamando la disciplina dettata in occasione del precedente "scudo fiscale" (articolo 1, comma 3-bis, Dl 12/2002), la risoluzione n. 107/E afferma che gli intermediari possono recuperare tramite compensazione in F24 l’imposta straordinaria versata in più in occasione del rimpatrio delle attività finanziarie detenute all’estero. Specificatamente, si ritiene che gli intermediari possano recuperare l’eccedenza di versamento dell’imposta straordinaria effettuandone la compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.
Il recupero può essere effettuato sia nel caso in cui l’eccedenza di versamento si sia verificata per effetto della restituzione di imposta da parte dell’intermediario al contribuente, sia nel caso in cui l’eccedenza derivi da semplici errori di versamenti effettuati.
Le compensazioni in questione dovranno essere riportate dall’intermediario nella dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.
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