E’ valido l’accertamento induttivo fondato sui prezzi praticati dal commerciante

Pubblicato il 18 febbraio 2010

Con sentenza n. 3542 del 16 febbraio 2010 la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto legittimo l’accertamento analitico induttivo basato sulla verifica della documentazione esibita dalla società commerciale accertata dal quale emergeva uno scostamento tra costi e ricavi desunto dal listino prezzi esposto al pubblico.

Nei primi due gradi del giudizio tributario la società aveva visto accogliere le sue tesi difensive in quanto i giudici avevano riconosciuto l’infondatezza della pretesa tributaria basata solo sui dati del listino prezzi e in presenza di una contabilità regolare. Ma la Corte di cassazione ha ribaltato completamente le sorti affermando che in sede di accertamento Iva è ammissibile il ricorso al metodo induttivo pur se la contabilità risulta regolare: infatti gli altri dati e le notizie raccolte secondo le norme fiscali possono essere presi a base per confutare le altre scritture contabili regolarmente detenute.

Nel caso in specie era stato applicato il metodo analitico induttivo, secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’esercizio commerciale, moltiplicando le somministrazioni per i singoli prezzi praticati facendo risultare dei ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati dal contribuente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concordato preventivo biennale: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

18/09/2024

Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

18/09/2024

INL: pubblicato l’elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa

18/09/2024

Principio contabile OIC 30: novità per i bilanci intermedi

18/09/2024

Mediazione e negoziazione più digitali, aumenta la durata delle procedure

18/09/2024

Rapporto biennale pari opportunità: ancora pochi giorni per l’invio

18/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy