La Corte di cassazione, con ordinanza n. 25486 del 3 dicembre 2009, ha precisato che l’Agenzia delle entrate può notificare all’ex moglie la cartella di pagamento riferita alla dichiarazione dei redditi effettuata dai coniugi quando non erano ancora separati. Questo anche, aggiungono i giudici di legittimità, se l’ex moglie non ha ricevuto le sentenze depositate dopo il divorzio dal giudice tributario avverso i ricorsi presentati dal marito.
Accogliendo il ricorso dell’amministrazione finanziaria contro la sentenza della Ctr Lazio, la Corte ha specificato che “la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito - cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge -, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l’avviso di accertamento debba essere notificato al marito”.
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