E’ pornografia minorile anche se si utilizza Facebook

Pubblicato il 21 aprile 2015 Con sentenza n. 16340 depositata il 20 aprile 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha parzialmente accolto – limitatamente al trattamento sanzionatorio – il ricorso presentato da un imputato, condannato per i reati di violenza sessuale e pedopornografia minorile ai danni di una minore.

Lamentava in particolare il ricorrente, l’erronea qualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui all’art. 600ter comma 1 c.p. piuttosto che in quella meno grave di cui all’art. 600ter comma 4, non sussistendo nell’imputato alcun intento diffusivo ad una cerchia indeterminata di pedofili e non essendosi egli avvalso di alcuna organizzazione, nemmeno embrionale.

Sul punto la Cassazione, respingendo detta censura e confermato quanto dedotto in secondo grado, ha sottolineato come la condotta dell’imputato – consistente nell’aver immesso foto pornografiche relative ad una minore sulla bacheca di un profilo facebook – abbia effettivamente integrato la fattispecie contestata.

Invero, il mercato della pedofilia che la norma incriminatrice è volta a combattere, può realizzarsi anche attraverso social network come quello impiegato dall’imputato.

Che poi quest’ultimo non avesse intenzione di condividere il materiale con il mondo dei pedofili, bensì esclusivamente di soddisfare i propri istinti sessuali – a detta della Corte – non assume alcun rilievo. 

L’immissione di materiale pornografico in uno strumento tanto diffuso quale facebook - organizzazione tutt’altro che rudimentale che non riesce ad arginare qualsiasi tipo di circolazione – integra infatti, quantomeno il dolo eventuale in ordine alla consapevole volontà di diffondere il materiale in questione
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