La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la condanna ex art. 171 Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) di un imputato, in concorso con una casa editrice, che aveva riprodotto, pubblicato e messo in vendita la traduzione italiana dell’opera di un autore croato; in realtà mero rimaneggiamento di un’altra traduzione, a suo tempo elaborata da una professoressa.
La casa editrice, in particolare, aveva dapprima respinto la traduzione inviatale dalla professoressa in quanto costosa, per poi, dopo alcuni anni, riproporla (di pochissimo modificata) a nome di un altro soggetto quale autore.
I giudici di merito avevano, nella specie, ritenuto provato il reato di plagio, date le riscontrate notevoli similitudini tra le due traduzioni, messe a confronto da consulenti tecnici.
Confermando quanto accertato nel merito, la Corte ha in proposito affermato che la tutela accordata al diritto d’autore si estende anche alle traduzioni. Più specificamente, senza alcun pregiudizio per i diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali per l’appunto le traduzioni in altra lingua.
Ne consegue che l’art. 4 Legge n. 633/1941 conferisce all’opera derivata, autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica.
Oltretutto – precisa ancora la Corte con sentenza 44587 del 24 ottobre 2016 – la violazione può scattare a prescindere dal profitto economico. In riferimento a tale aspetto, difatti, la legge sul diritto d’autore non persegue esclusivamente la finalità di tutelare l’autore, produttore o editore, nella pretesa di trarre profitto dall'opera offerta al mercato, in quanto oggetto di tutela è la creazione artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che costituisca una “sorgente di utilità”. Sicché l’opera è tutelata anche se non pubblicata o inedita, purché possieda i requisiti della concretezza di espressione.
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