E’ modificabile, in via esecutiva, la pena accessoria illegale, ma solo se predeterminata
Pubblicato il 13 febbraio 2015
Le
pene accessorie irrogate
contra legem dal giudice della cognizione,
possono essere emendate da quello dell’esecuzione, purché non sia richiesta a quest’ultimo una valutazione discrezionale, in quanto si tratti di
pene predeterminate per legge.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 6240, depositata il 12 febbraio 2015, in rigetto del ricorso presentato dall’imputato.
Quest’ultimo, in particolare, impugnava l’ordinanza con cui il G.i.p., quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena accessoria comminata in fase di cognizione.
Lamentava l’istante, infatti, che a fronte di una pena principale pari a complessivi anni tre di reclusione, il Tribunale non avrebbe dovuto irrogare, quale pena accessoria, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, bensì, l’interdizione temporanea.
Il quesito di cui, pertanto, sono state investite le Sezioni Unite, è il seguente:
se l’erronea o omessa applicazione, da parte del giudice della cognizione, di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata, o l’applicazione, da parte del medesimo giudice, di una pena accessoria extra o contra legem, possano essere rilevate anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione.
Ha stabilito in proposito la Suprema Corte, previa ampia argomentazione, come, in forza di norme di rango superiore, della stessa disciplina codicistica e di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sia pacificamente
consentito in fase di esecuzione, emendare una pena accessoria illegale, comminata in fase di cognizione.
Ciò detto, nel
delimitare i limiti di intervento sul giudicato, ha tuttavia stabilito che l’erronea ed illegale applicazione della pena accessoria in fase di cognizione, possa essere rilevata da quello dell’esecuzione, purché questa sia
determinata per legge (o determinabile senza alcuna discrezionalità) nella specie e nella durata e non derivi da un errore valutativo del giudice della cognizione.