E' legittimo l'affidamento della progettazione alla società in house
Pubblicato il 23 giugno 2011
Secondo il Tar Toscana – sentenza n.
1041 del 13 giugno 2011 – è da ritenere società in house la società che svolga la propria attività fondamentalmente a favore dell'amministrazione affidante,
“la quale esercita un potere di controllo penetrante sulle sue decisioni fondamentali inerenti l'attività sociale ed è escluso che nel capitale possano entrare privati”.
In tale contesto, è legittimo che l'ente locale affidi l'attività di progettazione alla stessa, anche se quest'ultima sia stata costituita per lo svolgimento di servizi pubblici locali.
Nel concetto di stazione appaltante - continua il Collegio – va, infatti, ricompresa anche l'eventuale società in house poiché quest'ultima non si configura quale soggetto esterno all'amministrazione medesima ma, analogamente ai suoi uffici interni, ne rappresenta una parte sostanzialmente integrante, se pure giuridicamente separata.
Ne deriva che le attività di progettazione che svolge rientrano nell'ambito di previsione dell'articolo 90, comma 1, lett. a), Decreto legislativo n. 163/06, in quanto l'ufficio tecnico della società opera unicamente a favore dell'affidante e sotto il suo diretto controllo; deve quindi escludersi che, nella fattispecie, si sia realizzato un affidamento esterno da parte della stazione appaltante.