I soggetti formatori dei corsi per lavoratori in modalità e-learning sono solo quelli individuati dall'Accordo del 7 luglio del 2016: i datori di lavoro non sono nell'elenco.
È quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello n. 7/2018 pubblicata sul sito.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito il chiarimento per l’individuazione dei soggetti formatori per i corsi per lavoratori in modalità e-learning.
Si ricorda che l'accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016 - durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) e Addetto al servizio di protezione e prevenzione (ASPP) ex art. 32 del Dlgs 81/2008 - ha ampliato la possibilità di formazione in modalità e-learning all’aggiornamento per RSPP e ASPP e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso.
L'Accordo nell'Allegato “A” indica l'elenco di soggetti formatori tra i quali non rientrano i datori di lavoro.
Sul punto, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) nell’istanza di interpello chiede se la possibilità in argomento non si estenda anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E – learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo.
La Commissione per gli interpelli risponde di no: sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.
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