E' ineleggibile come consigliere regionale chi è ai vertici di un ente “influenzato” dalla Regione
Pubblicato il 20 luglio 2010
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 16877 del 19 luglio 2010 – alla luce dei principi generali della libera decisione di voto degli elettori e della parità di accesso alle cariche elettive - per come sanciti dalla Legge 165/2004 - è da considerare ineleggibile, quale membro del Consiglio regionale, il candidato che rivesta un ruolo di potere in un ente su cui la regione abbia una qualche influenza.
Alla luce di tale assunto la Corte di legittimità ha ribaltato la decisione con cui la Corte d'appello di Palermo aveva dichiarato eleggibile a consigliere regionale un uomo, presidente e consigliere di amministrazione di un ente che, anche se privato, svolgeva attività di formazione professionale dei lavoratori per conto della Regione.