E' incostituzionale la stabilizzazione regionale dei precari
Pubblicato il 04 marzo 2011
Con sentenza n.
69 del 3 marzo 2011, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della Legge regionale della Campania n. 2/2010, contenente “
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”, nella parte in cui le procedure di stabilizzazione previste vengono estese al personale del comparto ed alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende.
Secondo la Consulta, le norme regionali censurate incidono direttamente sulla regolamentazione del rapporto di lavoro con i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta e degli enti strumentali della Regione Campania risultando, pertanto, in contrasto con le disposizioni statali contenute negli articoli da 40 a 50 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni, con invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.