Con sentenza n. 93 del 23 maggio 2024, la Corte Costituzionale si è occupata della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del Codice di procedura penale.
La disposizione censurata disciplina l'incompatibilità orizzontale, che riguarda la relazione tra la fase del giudizio e quella immediatamente precedente.
L'articolo stabilisce l'incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio se ha:
Nella decisione, la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità della mancata previsione di incompatibilità per il Giudice per le indagini preliminari (GIP) che, dopo essersi pronunciato sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sia chiamato a intervenire nel procedimento sull'opposizione all’archiviazione.
La questione, nel dettaglio, è stata sollevata dal GIP del Tribunale di Napoli, in relazione a un caso specifico in cui il GIP medesimo aveva rigettato una richiesta di decreto penale di condanna ritenendo sussistente una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il pubblico ministero aveva successivamente richiesto l'archiviazione del caso per la stessa causa, ma la persona offesa aveva presentato opposizione, sollevando questioni di incompatibilità del GIP a decidere sull'opposizione, avendo già espresso un giudizio sul merito della questione.
Il GIP ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la partecipazione dello stesso giudice a entrambe le fasi del procedimento violerebbe i principi di imparzialità e terzietà sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
La procedura di opposizione all'archiviazione inizia quando la persona offesa riceve notifica della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. La persona offesa può presentare opposizione entro dieci giorni, indicando le ragioni del dissenso.
La Consulta, in tale contesto, doveva chiarire se la decisione preliminare del GIP di rigettare la richiesta di decreto penale di condanna potesse influenzare il processo di opposizione.
La Corte costituzionale ha giudicato fondata la questione sollevata dal GIP di Napoli.
Nel caso in esame, il giudice si trova due volte a valutare lo stesso fatto criminoso:
Si ritiene, pertanto, che lo stesso giudice possa essere condizionato dalla decisione assunta in precedenza, in contrasto con l’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, per il quale il processo si deve svolgere dinanzi a un giudice terzo e imparziale.
La Corte Costituzionale, quindi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del GIP a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, dopo aver rigettato una richiesta di decreto penale di condanna per la stessa causa di esclusione della punibilità.
La Consulta, in definitiva, ha esteso il concetto di incompatibilità orizzontale, affermando che il giudice che ha già espresso un convincimento sul merito della questione non può essere considerato imparziale nella successiva fase dello stesso procedimento.
Sintesi del Caso | Il caso riguarda un soggetto indagato per il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p. Il GIP di Napoli ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo applicabile l'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. |
Questione Dibattuta | La questione riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del GIP che, dopo aver rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per particolare tenuità del fatto, deve decidere sull'opposizione all'archiviazione. |
Soluzione della Corte Costituzionale | La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., stabilendo che il GIP che ha rigettato una richiesta di decreto penale di condanna non può decidere sull'opposizione all'archiviazione per lo stesso motivo. |
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