E' inammissibile l'appello notificato al contumace senza l'attestazione di conformità
Pubblicato il 10 febbraio 2010
Ribaltando la propria interpretazione affermata con la sentenza n. 6780 del 2009, la Cassazione, Sezione tributaria – sentenza n. 1174 depositata il 22 gennaio 2010 – ha ora statuito che, in caso di contumacia dell'appellato, la mancata attestazione di conformità con l'originale dell'atto notificato, rende l'atto inammissibile.
Solo qualche mese fa, i giudici di legittimità avevano chiarito che, nel contenzioso tributario, l'atto fosse inammissibile solo in caso di effettiva diversità dell'originale. Con la nuova decisione, la Corte ha invece sottolineato che, poiché con la contumacia dell'appellato viene a mancare, per quest'ultimo, la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, “si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione”.