E' inammissibile il ricorso cumulativo di più professionisti per il rimborso dell'Irap

Pubblicato il 23 agosto 2010
Con la sentenza n. 14378 depositata lo scorso 15 giugno 2010, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva riconosciuto ad alcuni professionisti il rimborso dell'Irap dopo che gli stessi avevano presentato un ricorso cumulativo per far valere le proprie posizioni. 

In particolare, la Corte di legittimità ha sottolineato l'inammissibilità di tale ricorso congiunto chiarendo come, nel processo tributario, le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrano solo in presenza di un unico atto impositivo. La "indispensabilità" di un concreto nesso tra l'atto di imposizione e la contestazione del singolo contribuente – si legge nel testo della decisione - "richiede necessariamente che ricorrono questioni di fatto comuni, che non siano soltanto uguali astrattamente ma consistono anche in un identico fatto storico". E nel caso di specie, la decisione delle diverse domande proposte da diversi contribuenti, anche su tutte tendenti al rimborso dell'Irap sul presupposto della mancanza di autonoma organizzazione, non poteva dipendere dalla risoluzione di identiche questioni, come richiede l'articolo 103 Codice di procedura civile, per consentire il litisconsorzio facoltativo.
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