E' il giudice ordinario a dover decidere sulle liti relative al canone delle acque reflue
Pubblicato il 28 febbraio 2010
La Consulta, con sentenza n. 39 depositata l'11 febbraio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – contenente disposizioni sul processo tributario – nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.
Secondo la Corte, in particolare, la modificazione dell’oggetto della giurisdizione dei giudici speciali preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non “snaturi” la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale. Nella specie, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, l’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relative a tale canone “snatura”, di fatto, la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario; ne consegue la violazione dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione.