E' il giudice che valuta la liceità del trattamento dei dati nel processo

Pubblicato il 05 febbraio 2011 Il garante della Privacy, nella newsletter n. 345 del 4 febbraio 2011, illustra il proprio indirizzo in materia di tutela della privacy nell'ambito dei procedimenti giudiziari facendo riferimento a tre suoi recenti provvedimenti. Viene spiegato come il detto chiarimento tragga origine da due segnalazioni ed un reclamo pervenuti all'Autority da parte di cittadini che lamentavano l'utilizzo di dati sensibili e giudiziari a loro riferiti.

Secondo l'Autorità, la valutazione della liceità o meno del trattamento dei dati personali che venga effettuato dagli avvocati o dalle parti nel corso di un processo e, di conseguenza, la utilizzabilità o meno degli atti e dei documenti da loro prodotti è da ritenere di competenza del giudice che segue la causa e non del Garante della privacy.

Ed infatti, - spiega il Garante - in base all'articolo 160 del Codice della Privacy, è il giudice adito “che deve definire la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti presentati nell'ambito del procedimento giudiziario, anche se basati su un trattamento illecito di dati personali”; e detta valutazione, va disciplinata dalle pertinenti disposizioni processuali in materia civile e penale.

Nella stessa newsletter, il Garante illustra, altresì, quali saranno gli ambiti su cui verranno concentrate le prossime ispezioni per il primo semestre 2011: sotto la lente della Privacy verrà posta l'attività degli investigatori privati, dei servizi informatici (in particolare quelli forniti mediante il cosiddetto "cloud computing"), degli istituti bancari e carte di credito, del marketing, degli enti previdenziali. 250 gli accertamenti ispettici programmati che verranno effettuati anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy.

Per quel che riguarda l'attività ispettiva del 2010, incentrata soprattutto sul settore sanitario, sulle catene alberghiere, sull'attivazione di schede telefoniche multiple e sulla formazione on line, i dati evidenziano circa 474 ispezioni effettuate e 424 procedimenti sanzionatori, relativi, per lo più, alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, alla mancata adozione di misure di sicurezza, all'inosservanza dei provvedimenti del Garante.
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