E' frontaliero svizzero chi risiede nella fascia di 20 Km dal confine

Pubblicato il 29 marzo 2017

Per essere considerati frontalieri svizzeri dall’amministrazione fiscale italiana è necessaria la residenza in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, dove si svolge l’attività di lavoro dipendente.

A fornire la definizione di lavoratore frontaliero svizzero, richiesta in sede di conversione in legge con modificazioni del DL n. 193/2016, è la risoluzione n. 38 del 28 marzo 2017 dell’agenzia delle Entrate.

Il documento ricorda che i salari, gli stipendi ed altri emolumenti corrisposti ai frontalieri sono tassati nel Paese in cui l’attività è svolta. I cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versano ogni anno ai comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalle imposte versate dagli italiani per il reddito prodotto in quei luoghi come compensazione delle spese sostenute per i frontalieri che risiedono sul loro territorio.

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 definisce i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie, e da questo si evince che devono qualificarsi “frontalieri” svizzeri i lavoratori residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

Di conseguenza, solo se il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero dista più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, trova applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera. Ciò comporta che l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e applicherà la franchigia di 7.500 euro prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Allo stesso modo, si rende operativo il credito per le imposte pagate all’estero (articolo 165, comma 10, del TUIR).

 

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