Verso una nuova proroga del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 151 del 7 agosto 2020, accoglie le istanze dell’Agenzia delle Entrate di differimento del termine al 1° marzo 2021. Lo slittamento della scadenza era prevedibile dopo che il 9 luglio 2020, il Garante per la privacy aveva espresso parere negativo in ordine allo schema di provvedimento presentato dal Direttore dell’AdE, che avrebbe dovuto aggiornare le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, al fine di tenere conto delle disposizioni in tema di memorizzazione integrale dei file XML.
L’art. 14 del D.L. n. 124/2019, che ha modificato l’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, ha disposto che i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante Sistema di Intrerscambio siano memorizzati, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:
Con il provvedimento n. 151 del 7 agosto 2020, il Garante per la privacy – pur accogliendo l’istanza di proroga del termine di adesione al servizio di consultazione da parte dell’Agenzia – sottolinea come sia necessario individuare un preciso e certo dies ad quem entro il quale dovrà avvenire la cancellazione dei file nell’ipotesi in cui l’operatore decida di non aderire.
Per questo motivo l’Autorità richiede che il differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture, proposto dall’Agenzia sino alla data di definizione del nuovo provvedimento attuativo delle disposizioni di cui all’art. 14 del D.L. n. 124/2019, non sia successivo alla data del 1° marzo 2021.
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