Si può non allegare la lista riepilogativa nella fattura elettronica, ma sussiste l'obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in modalità cartacea o elettronica.
È quanto spiegato dall’agenzia delle entrate con la risposta n. 8 del 22 gennaio 2020, in merito ad un interpello sulla fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi, in cui si richiamano le Faq 52, del 21 dicembre 2018, e 120, del 19 luglio 2019.
L’Agenzia, nella premessa, precisa che se il pagamento avviene solo successivamente all’emissione della fattura, si è in presenza di una “fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa” e non di una fattura differita.
La lista riepilogativa redatta dal committente è quella che dettaglia le prestazioni eseguite nel mese da parte del trasportatore istante, che emette un’unica fattura per tutte le prestazioni del mese per lo stesso cliente.
L’Agenzia ritiene assolto l'onere di "individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti" e conseguentemente gli obblighi descrittivi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto Iva), mediante il rinvio alla lista riepilogativa, che l'istante può scegliere o meno di allegare al file xml trasmesso allo SdI, salvo però l'obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in modalità cartacea o elettronica.
Il documento di prassi fornisce anche un altro chiarimento sulle prestazioni accessorie (inclusi i servizi collegati di trasporto combinato) a quelle di autotrasporto per conto terzi.
Anche in seguito all'introduzione della fatturazione elettronica, si possono fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, ma devono essere indicati gli estremi delle fatture relative a queste ultime per il necessario collegamento.
Dunque, deve risultare chiaro lo stretto rapporto tra il servizio accessorio e l’operazione principale.
Per far ciò bisogna compilare l'apposita sezione 2.1.10 "FatturaPrincipale" ("Specifiche tecniche", allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, versione 1.5, aggiornate il 30 luglio 2019) e non la sezione 2.2 "DatiBeniServizi".
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