L’agenzia delle Entrate fa il punto, con risposta n. 130 del 24 aprile 2019, sulla fatturazione elettronica in caso di cessioni all’esportazione.
A seguito dell’informatizzazione delle procedure doganali, la prova dell'esportazione è fornita dal documento informatico di accompagnamento all'esportazione (DAE), e non risulta più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il "visto uscire".
L’Agenzia ricorda che, in caso di cessioni all’esportazione, non vige l’obbligo di emettere fattura elettronica e di trasmettere telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere, in quanto le cessioni sono documentate con bollette doganali. E’, però, nella facoltà del contribuente emettere fattura elettronica tramite Sdi nei confronti di un soggetto non residente, inserendo un codice destinatario convenzionale.
Con riferimento all’obbligo di presentare la fattura in dogana, si evidenzia che, dal 1° luglio 2007, sussiste nella Ue un sistema di tracciamento elettronico e di controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario. Quindi, la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all’Esportazione (DAE), che fornisce un codice Movement Reference Number (MRN).
Il DAE viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.
Pertanto, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il “visto uscire”, sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita.
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