E' donazione tipica il trasferimento di titoli a mezzo banca. Solo con atto pubblico

Pubblicato il 28 luglio 2017

Importante pronuncia delle Sezioni unite civili

Costituisce una donazione tipica ad esecuzione indiretta - e non rientra, quindi, tra le donazioni indirette - il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente.

Conseguentemente, la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.

Donazione tipica e donazioni indirette

E’ questo l’importante principio di diritto enunciato nel testo della sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 dalle Sezioni unite civili di Cassazione, alle quali era stata sottoposta la questione relativa ai rapporti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità diverse dalla donazione, cosiddette “indirette” o “liberalità atipiche”.

In particolare, il quesito rimesso alle Sezioni unite era stato sollevato dalla seconda Sezione civile a seguito della segnalazione, in materia, di orientamenti giurisprudenziali non uniformi e di un quadro interpretativo frammentato.

Era stato quindi chiesto se, per aversi donazione indiretta, fosse necessaria la presenza di almeno due negozi, o se fosse sufficiente un solo negozio o, persino, un mero atto negoziale.

Nel testo della decisione è stato, in particolare, precisato che il trasferimento scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento è sorretto da una giusta causa.

Ove, quindi, questa si atteggi come causa donandi, occorre, per evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante, l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che non si tratti, come detto, di donazione di modico valore.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi per datori di lavoro e professionisti

21/03/2025

Bonus giovani under 35 per assunzioni dal 1° settembre 2024: c’è la conferma

21/03/2025

Welfare aziendale e premi risultato: no esenzione fiscale per i benefit “ad personam”

21/03/2025

Esclusione delle valutazioni delle cripto-valute dal reddito imponibile

21/03/2025

Sicurezza sul lavoro, sanzioni per categorie omogenee di violazioni

21/03/2025

RdC senza natura assistenziale, requisito di 5 anni di residenza per gli stranieri

21/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy