Il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data 29 agosto 2017, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali.
Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.
Il ReI sarà riconosciuto ai nuclei familiari che avranno un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro (in prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni).
Il ReI è articolato in due componenti:
Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri si apprende che il Reddito di Inclusione sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.
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