La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Lombardia, con sentenza n. 733 del 12 dicembre 2005, afferma che è imputabile al curatore inoperoso l'eccessiva durata del fallimento. Secondo la Corte, infatti, la responsabilità erariale del professionista scaturisce dalla "censurabile conduzione di una curatela, caratterizzata da prolungati periodi di inattività ingiustificata".
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